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Sez. 1, Sentenza n. 563 del 27/02/1974 (Rv. 368337 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E DEL REGISTRO - NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI - IN GENERE - VALUTAZIONE DEI TITOLI - CONTROVERSIE - COMPETENZA - IMPUGNAZIONI AMMISSIBILI - IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DEL TERMINE PER IL RICORSO ALL'AGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368337-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E DEL REGISTRO - NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI - IN GENERE - VALUTAZIONE DEI TITOLI - CONTROVERSIE - COMPETENZA - IMPUGNAZIONI AMMISSIBILI - IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DEL TERMINE PER IL RICORSO ALL'AGO - ESCLUSIONE.*

Dal coordinamento delle Disposizioni contenute negli artt 27 della legge 6 agosto 1954, n 603, 1 del dll 25 maggio 1945, n 301, 29 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, e 146 del RD 30 dicembre 1923, n 3269, risulta che la Competenza a decidere in Sede giurisdizionale le controversie in materia di valutazione di titoli azionari, agli effetti dell'imposta di negoziazione, e attribuita ad una speciale Sezione della commissione provinciale delle imposte; che le decisioni di tale organo sono definitive; e che contro di esse - a parte l'ipotesi di ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione - e consentito soltanto ricorrere all'autorita giudiziaria (per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore) nel termine di sei mesi dalla loro notificazione. Tale sistema non puo subire alterazioni per effetto di una impugnazione non prevista dalla legge, eppero gia in astratto inammissibile, quale un ricorso alla commissione centrale delle imposte. Una impugnazione di tal genere, se proposta, non e idonea ne a prolungare la fase innanzi al giudice amministrativo sino alla notificazione della decisione della commissione centrale che la dichiara inammissibile, ne comunque ad interrompere o sospendere il termine per il ricorso all' AGO. Quest'ultimo invero, da considerarsi come vero e proprio mezzo di impugnazione, e soggetto ad un termine di decadenza, che come tale, in linea di principio, non ammette interruzioni o sospensioni se non nei casi espressamente contemplati dalla legge. Fra tali casi non puo rientrare un'impugnazione non consentita dal sistema, ne ad essa puo attribuirsi, quindi, effetto conservativo dell'altra impugnazione, consentita, ostandovi il principio della tipicita dei mezzi d'impugnazione. (V sulla prima e sulla seconda parte, 514'71, mass n 350180; (V sulla prima e sulla seconda parte, 2158'70, mass n 348300; (V sulla prima e sulla seconda parte, 1617'66, mass n 323210; (V sull'ultima parte, 1537'71, mass n 351903; (V sull'ultima parte 1597'68, mass n 333353).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 25/05/1945 num. 301 art. 1, Legge 06/08/1954 num. 603 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)