Sez. L, Sentenza n. 1263 del 26/02/1982 (Rv. 419139 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO -PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO -PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
La disciplina delle procedure disciplinari imperativamente stabilita dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori, pur non estendendosi, di per sè, al licenziamento per Mancanza, che trova regolamentazione legislativa completa nella legge n. 604 del 1966 integrata dall'art. 18 dello statuto medesimo, si applica con carattere cogente anche a tale provvedimento quando a questo sia stato negozialmente attribuito carattere di sanzione disciplinare e quando tale carattere sia in concreto confermato dalla predisposizione, per la relativa irrogazione, di una procedura obbligatoria. (V 1781/81, mass n 412466).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)