Sez. U, Sentenza n. 1187 del 20/07/1970 (Rv. 346807 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - TRASPORTO FERROVIARIO - MISURE (ADOZIONE DI).*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - TRASPORTO FERROVIARIO - MISURE (ADOZIONE DI).*
Nel campo delle strade ferrate, l'Esercizio dell'attivita della pa deve sempre avvenire, qualunque siano i mezzi tecnici da essa discrezionalmente scelti per il miglioramento del servizio, non solo nel pieno rispetto della norma primaria del neminem laedere, ma anche nell'assoluta osservanza dell'art 2 del regolamento di polizia ferroviaria, che impone all' amministrazione stessa l'Obbligo specifico di prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 31/10/1873 num. 1687 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)