Sez. 3, Sentenza n. 1018 del 19/02/1981 (Rv. 411548 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - RESPONSABILITA CIVILE - DANNI SUBITI DA TERZI A CAUSA DELLO ESERCIZIO DELLA FERROVIA - INDAGINE SULL'IDONEITA DEI MEZZI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELL'ART 2 DEL RD N 1687 DEL 1873 - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - RESPONSABILITA CIVILE - DANNI SUBITI DA TERZI A CAUSA DELLO ESERCIZIO DELLA FERROVIA - INDAGINE SULL'IDONEITA DEI MEZZI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELL'ART 2 DEL RD N 1687 DEL 1873 - OBBLIGO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Nel settore delle strade ferrate, l'Esercizio dell'attivita della pubblica amministrazione deve sempre avvenire, quali che siano i mezzi tecnici da essa discrezionalmente scelti per il miglioramento del servizio, non solo nel pieno rispetto della norma primaria del neminem laedere, ma anche nell'assoluta osservanza dell'art 2 del regolamento di polizia ferroviaria (RD 31 ottobre 1873 n 1687), che impone all'amministrazione stessa l'Obbligo specifico di prendere tutte le misure ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro. Pertanto, nel caso di danni subiti da terzi a causa dell'Esercizio della ferrovia, il giudice del merito e tenuto ad una precisa indagine sull'idoneita dei mezzi adottati in attuazione dell'art 2 citato. (V 2071/75, mass n 375801, sulla prima parte; (Conf 1187/70, mass n 346807, sulla prima parte; (Conf 844/70, mass nn 346198 e 346199; (Conf 1604/66, mass n 323189; (Conf 1640/64, mass n 302368).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 31/10/1873 num. 1687 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)