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Sez. U, Sentenza n. 6629 del 29/04/2003 (Rv. 562500 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Acquisizione dell'immobile occupato, costruito abusivamente, al patrimonio del Comune - Conseguente pretesa, da parte dell'ente territoriale, della corresponsione di un corrispettivo - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562500-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Ove il Comune, disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di immobile costruito senza concessione edilizia, pretenda la corresponsione di un canone o di una indennità da colui che tale immobile occupi, la controversia, promossa da quest'ultimo, per l'accertamento negativo del preteso debito, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, investendo, con l'accertamento della fondatezza di una pretesa economica, la tutela di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, non rientra nell'ambito della materia del controllo dell'attività urbanistico-edilizia, ed esula pertanto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non potendo la richiesta del canone o dell'indennità da parte del Comune essere configurata come sanzione amministrativa per violazione edilizia.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)