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Sez. 7, Ordinanza n. 21146 del 28/04/2016 Cc. (dep. 20/05/2016) Rv. 267073 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Patteggiamento - Pene accessorie - Applicazione in caso di pena superiore ai due anni - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2016-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267073-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. laddove impone l'applicazione delle pene accessorie quando la pena irrogata è superiore ai due anni, atteso che, quanto al richiamo all'art. 3 Cost., rientra nella discrezionalità del legislatore tener conto dell'entità della pena applicata, indice di maggior gravità del fatto, soprattutto in considerazione dell'ampliamento del limite entro cui è consentito patteggiare, e, con riferimento all'art. 24 Cost., l'imputato, formulando la richiesta di patteggiamento o aderendo alla stessa, è in condizione di prevedere l'applicazione della pena accessoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)