diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 104 del 11/10/2005 Cc. (dep. 05/01/2006) Rv. 232622 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Patteggiamento - Pene accessorie - Applicazione in caso di pena superiore ai due anni - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232622-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione laddove impone l'applicazione delle pene accessorie quando la pena irrogata è superiore ai due anni, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore tener conto dell'entità della pena applicata, indice di maggior gravità del fatto, soprattutto in considerazione dell'ampliamento del limite entro cui è consentito patteggiare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)