diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2761 del 11/02/2016 (Rv. 638576 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Capitolato generale della Regione Lazio - Previsione di interessi ultralegali - Abrogazione della relativa norma - Effetti "ex tunc" - Conseguenze sui contratti pendenti - Clausola di natura convenzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638576-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE

La soppressione, effettuata in autotutela e con efficacia "ex tunc" dalla Giunta della Regione Lazio, dell'art. 53 del Capitolato generale della medesima regione - già valevole per gli appalti conclusi dalle USL e che prevedeva, in ipotesi di ritardo nei pagamenti, la spettanza di interessi ultralegali - ne ha determinato l'inapplicabilità anche ai contratti stipulati anteriormente ad essa, quand'anche stabilissero interessi ultralegali mediante una clausola di rinvio all'art. 53 stesso, non potendo attribuirsi natura convenzionale ad una tale previsione, atteso che, secondo gli artt. 1 e 5 di quel Capitolato, l'applicazione di quest'ultimo è obbligata, e non rimessa alla libera scelta delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 22/04/1989 num. 22 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 31/10/1996 num. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)