Sez. 1, Sentenza n. 3648 del 13/02/2009 (Rv. 606638 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Ambito di applicazione - Contratti stipulati da enti pubblici diversi dallo Stato - Disciplina applicabile - Derogabilità - Conseguenze in tema di "mora debendi".
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
In tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole. È, quindi, consentito all'ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con conseguente inesistenza della "mora debendi" presupposta dalla norma.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)