Sez. 1, Sentenza n. 12508 del 17/06/2015 (Rv. 635870 - 01)
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Inquadramento della responsabilità di chi agisce tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione - Conseguenze - Applicazione dell'art. 1957 cod. civ. - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)