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Sez. 3, Sentenza n. 29733 del 29/12/2011 (Rv. 621019 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE | Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto esercizio di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Responsabilità di chi agisce per l'associazione - Carattere accessorio - Obbligazione del rappresentante - Inquadrabilità fra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621019-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)