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Sez. 1 - , Sentenza n. 20691 del 13/10/2016 (Rv. 642051 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA | Convenzione ex art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971 - Diritto del comune al corrispettivo della concessione in superficie - Obbligatoria corrispondenza all'effettivo costo di acquisizione - Sussistenza - Opposizione alla stima da parte del proprietario - Conseguenze sulla decorrenza del termine di prescrizione.
Stato
decisa il 2016-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642051-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA

In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, previsto dall'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve assicurare al comune la copertura dei costi di acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dei piani e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità. Ne consegue che, ove il proprietario del fondo espropriato si sia opposto alla stima, il diritto al predetto corrispettivo può essere fatto valere - ed inizia, quindi, a prescriversi a norma dell'art. 2935 c.c. - solo dal momento in cui la maggiore indennità di esproprio sia stata definitivamente determinata, con il passaggio in giudicato della relativa sentenza, ed effettivamente pagata da parte del Comune.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)