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Sez. 1, Sentenza n. 15973 del 14/07/2006 (Rv. 592732 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria con determinazione del prezzo salvo conguaglio - Sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983 - Comune cedente il diritto di superficie sull'area espropriata - Somme dovute al proprietario dell'area a titolo di conguaglio per effetto della citata sentenza - Diritto al rimborso da parte della società concessionaria - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento della effettiva corresponsione del conguaglio.
Stato
decisa il 2006-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592732-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, la illegittimità costituzionale della legge 28 luglio 1980, n. 385 e delle successive leggi di proroga che avevano reintrodotto, in via provvisoria e salvo conguaglio, criteri di determinazione della indennità di espropriazione per pubblica utilità, analoghi a quelli previsti dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, quanto alle aree fabbricabili, con sentenza n. 5 del 1980, e rimasta regolata la liquidazione della indennità di esproprio - prima delle innovazioni apportate dall'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992 - dalle norme generali della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le quali avevano riacquistato la loro originaria efficacia al Comune che, in epoca anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 223 del 1983, avesse concesso ad una società il diritto di superficie su di un'area per la realizzazione di abitazioni di tipo economico e popolare, per un corrispettivo pari all'iniziale costo di acquisizione, non può addebitarsi la inerzia nella nuova quantificazione del costo di acquisizione delle aree a seguito della sentenza medesima, e del conseguente conguaglio del prezzo della cessione volontaria spettante al proprietario, né nella offerta della relativa somma, con successiva richiesta di rimborso alla concessionaria, nella incertezza sulla effettiva richiesta del conguaglio. Pertanto, il termine prescrizionale del diritto del Comune di ottenere dalla società concessionaria il rimborso delle somme spettanti al proprietario espropriato comincia a decorrere solo dal momento dell'effettivo pagamento della indennità dovuta a quest'ultimo, come rideterminata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Costituzione art. 42 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)