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Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 10/10/1974 (Rv. 371216 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO - ESTENSIONE - INDENNITA DI MORA - INCLUSIONE - FALLIMENTO DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371216-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO - ESTENSIONE - INDENNITA DI MORA - INCLUSIONE - FALLIMENTO DEL DEBITORE - IRRILEVANZA.*

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello stato per i Tributi, deve intendersi esteso alla indennita di mora a carico del contribuente, la quale costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo, come indennizzo del mancato pagamento nei termini, avente lo stesso carattere pubblicistico dell'imposta. Il principio e applicabile anche in caso di dichiarazione di fallimento del debitore, data l'autonomia della espropriazione esattoriale (rispetto alla procedura concorsuale) prevista dall'art 206 del tu 29 gennaio 1958, n 645. (Conf 13'63; 2788'58; 3782'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2788, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 194, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)