Sez. 1, Sentenza n. 10360 del 25/10/1990 (Rv. 469533 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO - ESTENSIONE - INTERESSI ED INDENNITÀ DI MORA - INCLUSIONE - SOPRATTASSA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO - ESTENSIONE - INTERESSI ED INDENNITÀ DI MORA - INCLUSIONE - SOPRATTASSA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il privilegio sui mobili del debitore, accordato dall'art. 2752, primo comma, cod. civ. (sostituito dall'art. 3 legge 29 luglio 1975, n. 426) ai crediti dello stato per imposta sul reddito delle persone fisiche, si estende anche agli interessi afferenti l'imposta ed all'indennità di mora, che partecipano alla stessa natura del tributo, di cui costituiscono un accessorio naturale e necessario - in quanto hanno lo scopo, i primi, di risarcire il danno derivante all'ente impositore a causa del mancato introito dell'imposta e, la seconda, di costituire un indennizzo per il mancato pagamento nei termini - mentre non si estende, in Mancanza di un'espressa previsione normativa (contenuta, invece, nel terzo comma dell'art. citato relativamente all'IVA), alla soprattassa, che ha natura sanzionatoria. (V 2760/74, mass n 371216; (V 13/63, mass n 260017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)