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Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 06/05/1969 (Rv. 340376 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - POTERI DEL GIUDICE - QUESTIONI DEDUCIBILI O RILEVABILI NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PRECLUSIONE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1969-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340376-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - POTERI DEL GIUDICE - QUESTIONI DEDUCIBILI O RILEVABILI NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - PRECLUSIONE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ESTENSIONE DEL DIVIETO.*

Tutte le questioni che potevano e dovevano essere dedotte in Sede di legittimita o essere rilevate di ufficio dalla Cassazione, quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia, compresa quella relativa alla non integrita del contraddittorio, sono precluse, in Sede di rinvio, sia alle parti, sia al giudice. (V. 92-68, massima n. 330929 444-67, massima n. 326375 2651-66, massima n. 325094).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)