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Sez. 1, Sentenza n. 1411 del 17/05/1973 (Rv. 364114 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - ESTENSIONE - PRECLUSIONI DEL GIUDICATO IMPLICITO - QUESTIONI NON RILEVATE DALLA CASSAZIONE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364114-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - ESTENSIONE - PRECLUSIONI DEL GIUDICATO IMPLICITO - QUESTIONI NON RILEVATE DALLA CASSAZIONE - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - IRRILEVANZA.*

I limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum prendendo nuove conclusioni, ma altresi quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione; onde neppure le questioni conoscibili d'ufficio, non rilevate dalla Corte suprema, possono in Sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacche il loro riesame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza della Cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilita. (V 1745/70, mass n 347700; 1531/69, mass n 340376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)