Sez. 3, Sentenza n. 6996 del 24/06/1993 (Rv. 482901 - 01)
Assicurazione - Veicoli - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni - In genere | Riferimento al momento della liquidazione medesima - Necessità - Funzione - Costituzione di una rendita ad opera di un istituto di assicurazione sociale in favore del danneggiato - Influenza - Esclusione - Limiti.
Assicurazione - Veicoli - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni - In genere
Nella liquidazione del danno da fatto illecito il giudice deve determinare il pregiudizio subito dal danneggiato con riferimento al momento in cui la liquidazione viene fatta, in modo che, trattandosi di debito di valore, venga reintegrata per intero la perdita patrimoniale subita dal danneggiato medesimo, senza che sulla determinazione del danno possa influire l'eventuale costituzione di una rendita ad opera di un istituto di assicurazione sociale in favore del detto danneggiato, la quale non vale ad estinguere l'obbligazione che il danneggiante ha verso il danneggiato: resta fermo che, dopo aver determinato il danno subito dal danneggiato, il giudice dovrà detrarre da questo le somme erogate dall'istituto di assicurazione sociale, per il recupero delle quali quest'ultimo ha diritto di agire in surrogazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)