Sez. L, Sentenza n. 21120 del 02/10/2009 (Rv. 610450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto - Termine ex art. 6 del d.l. n. 791 del 1981 - Decadenza - Ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro - Rilevanza impeditiva - Condizioni - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di opzione del lavoratore, che non abbia raggiunto l'anzianità contributiva massima, per la continuazione della prestazione lavorativa al fine di incrementare l'anzianità contributiva, ove tale facoltà venga esercitata oltre il termine previsto dall'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, conv. nella legge n. 54 del 1982, la decadenza è impedita dalla prosecuzione del rapporto di lavoro per un significativo periodo di tempo (nella specie, per oltre un biennio) dal raggiungimento dell'età pensionabile del dipendente trattandosi di scelta riconducibile, attraverso il consenso del datore di lavoro alla prosecuzione dell'attività lavorativa e l'accettazione della prestazione fornita dal lavoratore, all'autonomia negoziale e alle necessità tecnico-produttive dell'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)