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Sez. L, Sentenza n. 28279 del 26/11/2008 (Rv. 605780 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 d.l. n. 791 del 1981 - Termine - Decadenza relativa - Riconoscimento del diritto - Rilevanza impeditiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605780-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

In materia di esercizio della facoltà, da parte dei lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima, di continuare a prestare la loro opera per incrementare la propria anzianità contributiva, l'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, conv. nella legge n. 54 del 1982, stabilisce che l'istanza di prosecuzione deve essere proposta almeno sei mesi prima del compimento del sessantesimo anno a pena di decadenza, che può essere impedita, ai sensi dell'art. 2966 cod. civ., dal riconoscimento del diritto proveniente dal datore di lavoro, eventualmente desumibile anche da un comportamento univoco del medesimo. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che il giudice di merito, con motivazione adeguata, aveva escluso che la risposta data dalla società datrice di lavoro di subordinare l'accoglimento della domanda, proposta tardivamente dal lavoratore, alla verifica dell'idoneità fisica, costituisse comportamento concludente di rinunzia a non avvalersi della decadenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)