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Sez. 3, Sentenza n. 4720 del 05/11/1977 (Rv. 388334 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - MODIFICABILITA O REVOCABILITA CON LA SENTENZA DEFINITIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (SENTENZA D'APPELLO NON DEFINITIVA DI RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E DICHIARATIVA DELLA AMMISSIBILITA DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE; SUCCESSIVA SENTENZA DEFINITIVA DICHIARATIVA DELLA INAMMISSIBILITA DELLA MEDESIMA DOMANDA).*
Stato
decisa il 1977-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388334-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - MODIFICABILITA O REVOCABILITA CON LA SENTENZA DEFINITIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (SENTENZA D'APPELLO NON DEFINITIVA DI RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E DICHIARATIVA DELLA AMMISSIBILITA DI UNA DOMANDA RICONVENZIONALE; SUCCESSIVA SENTENZA DEFINITIVA DICHIARATIVA DELLA INAMMISSIBILITA DELLA MEDESIMA DOMANDA).*

Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, poiche i singoli punti della sentenza che non definisce il processo possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitivita concerne solo la non integralita della decisione della controversia e non anche la mutabilita, da parte dello stesso giudice, di cio che e stato deciso. (nella specie, la sentenza d'appello non definitiva, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto l'ammissibilita di una domanda riconvenzionale sotto il profilo della ricorrenza in concreto di quella connessione oggettiva che sta a base dell'art 36 cod proc civ; viceversa, la sentenza definitiva aveva dichiarato la inammissibilita di quella stessa domanda, sotto il profilo, rilevato d'ufficio la prima volta in quella ulteriore fase del giudizio, della proposizione della domanda stessa in Forma orale, da parte di un legale dichiaratosi, senza alcuna delega scritta, sostituto del difensore del convenuto e non previamente costituitosi in cancelleria. La suprema Corte, cassando, in applicazione del principio di cui sopra, la sentenza definitiva, ha osservato che, comunque, quei difetti formali nella proposizione della riconvenzionale, ove rilevabili d'ufficio, avrebbero dovuto essere accertati in Sede di deliberazione della sentenza non definitiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)