Sez. 2, Sentenza n. 4188 del 17/07/1979 (Rv. 400703 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - MODIFICABILITA O REVOCABILITA CON LA SENTENZA DEFINITIVA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEI LIMITI EX ART 279 COD PROC CIV - MOTIVO DI NULLITA DEDUCIBILE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - MODIFICABILITA O REVOCABILITA CON LA SENTENZA DEFINITIVA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEI LIMITI EX ART 279 COD PROC CIV - MOTIVO DI NULLITA DEDUCIBILE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA.*
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della sentenza che non definisce il processo possono essere sottoposti al riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitivita concerne soltanto la non integralita della decisione della controversia e non anche la mutabilita, da parte dello stesso giudice, di cio che e stato deciso. In particolare, l'eventuale violazione, da parte del giudice che pronunzia la sentenza non definitiva, dei limiti posti dall'art 279 cod proc civ, costituisce, a norma dell'art 161 cod proc civ, un motivo di nullita che va dedotto in Sede di impugnazione, dovendosi escludere che la detta violazione abiliti il giudice del definitivo a modificare la decisione non definitiva gia emessa. (Conf 4720/77, mass n 388334).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)