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Sez. 1, Sentenza n. 4016 del 18/01/1980 Ud. (dep. 21/03/1980) Rv. 144783 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - MINIMO EDITTALE - NON E UN DIRITTO DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE ANALITICA DEI CRITERI DI CUI ALL'ART 133 DEL CODICE PENALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144783-01

PENA - DETERMINAZIONE - MINIMO EDITTALE - NON E UN DIRITTO DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE ANALITICA DEI CRITERI DI CUI ALL'ART 133 DEL CODICE PENALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice, nell'Esercizio del suo potere discrezionale concernente la Determinazione della pena, non ha l'Obbligo di motivare in ordine a tutti gli elementi di cui all'art 133 del codice penale, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti preminenti. E l'Obbligo della motivazione si attenua qualora la pena sia applicata in misura prossima al minimo edittale, sicche soddisfa tale Obbligo anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di congruita o di equita, nei quali sono impliciti gli elementi e le circostanze di cui al citato articolo 133. Peraltro il minimo edittale non rappresenta un diritto assoluto dell'imputato. (V mass nn 144307, 143394, 138575 e 138297 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)