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Sez. 2, Sentenza n. 5097 del 27/01/1981 Ud. (dep. 27/05/1981) Rv. 149065 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART 133 NON ESAMINATI DAL PRIMO GIUDICE - INFLUENZA SULLA ENTITA DELLA PENA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149065-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ART 133 NON ESAMINATI DAL PRIMO GIUDICE - INFLUENZA SULLA ENTITA DELLA PENA - LIMITI.*

Per soddisfare l'Obbligo della motivazione il giudice non e tenuto ad esaminare compiutamente tutti gli elementi di cui allo art 133 cod pen, potendosi limitare ad indicare quelli che hanno avuto peso decisivo nella formazione del suo convincimento. Nel giudizio di appello, peraltro, tale Obbligo diventa piu incisivo se l'appellante indica espressamente, tra gli elementi non esposti in valutazione, quelli che a suo avviso dovevano portare alla irrogazione di una pena diversa o minore. In tal caso, il giudice dell'appello dovra prendere in esame quegli elementi e stabilire se essi avrebbero potuto influire sull'entita della pena. (V mass n 144783; (Conf mass n 141301).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)