Sez. 1, Sentenza n. 4761 del 19/11/1979 Ud. (dep. 12/04/1980) Rv. 144950 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - IN GENERE - ATTO NULLO O MANCANTE - EQUIPOLLENZA DI ALTRO ATTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - IN GENERE - ATTO NULLO O MANCANTE - EQUIPOLLENZA DI ALTRO ATTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Perche un atto processuale possa conseguire oltre gli effetti che gli sono propri anche altri ulteriori effetti propri di altro atto in modo che l'eventuale Mancanza o nullita di quest'ultimo non abbia alcuna pratica Rilevanza, e necessario che il primo possa considerarsi equipollente all'altro: cio avviene quando l'atto valido contenga tutti gli elementi richiesti per la piena efficacia dell'atto mancante o nullo in modo che possa ritenersi raggiunto lo scopo dell'atto nullo o mancante ed efficacemente svolta la funzione di quest'ultimo. (nella specie e stato escluso che potesse ritenersi equipollente al decreto di citazione a giudizio, l'atto di invito alla dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art 171 cod proc pen, regolarmente notificato all'imputato, e contenente l'indicazione dell'avvenuta emissione del decreto di citazione a giudizio e della data fissata per il dibattimento di appello).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)