diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5575 del 13/01/1983 Ud. (dep. 11/06/1983) Rv. 159492 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - ATTI COMPIUTI COME MODALITÀ DI PROCEDURA ERRONEAMENTE ESPERITA - VALIDITÀ AI FINI DELLA PROCEDURA OMESSA - FATTISPECIE: MANCATA COMUNICAZIONE DELL'IMPUTATO CIRCA MUTAMENTO DEL DOMICILIO DICHIARATO ED ERRONEA NOTIFICA COL RITO DEGLI IRREPERIBILI; RITENUTA VALIDITÀ DELLA NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA E AVVISO AL DIFENSORE AI FINI DELLA OMESSA PROCEDURA EX ART. 171 COD. PROC. PEN..*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159492-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - ATTI COMPIUTI COME MODALITÀ DI PROCEDURA ERRONEAMENTE ESPERITA - VALIDITÀ AI FINI DELLA PROCEDURA OMESSA - FATTISPECIE: MANCATA COMUNICAZIONE DELL'IMPUTATO CIRCA MUTAMENTO DEL DOMICILIO DICHIARATO ED ERRONEA NOTIFICA COL RITO DEGLI IRREPERIBILI; RITENUTA VALIDITÀ DELLA NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA E AVVISO AL DIFENSORE AI FINI DELLA OMESSA PROCEDURA EX ART. 171 COD. PROC. PEN..*

Un atto deve ritenersi valido e produttivo degli effetti che la legge ad esso ricollega, sempre che siano state osservate le forme da questa previste per il compimento di esso, anche se tali forme siano identiche a quelle costituenti modalità di una procedura più complessa, erroneamente esperita, ed è irrilevante che le modalità di quest'ultima procedura non siano state tutte osservate ovvero siano state irregolarmente osservate. (nella specie, in un caso di mancata comunicazione da parte dello imputato del mutamento del domicilio dichiarato, non essendo stata osservata per le notifiche la procedura prescritta dall'art. 171, comma quinto, cod. proc. pen., modif. Dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, è stata ritenuta la validità delle formalità di deposito in cancellerie e relativo avviso al difensore ancorché osservate come modalità della più complessa procedura, erroneamente esperita, di notificazione col rito degli irreperibili). (V mass n 144950; (V mass n 132255; (V mass n 151836; (V mass n 152507).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 187, Legge 08/08/1977 num. 534 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)