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Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 25/07/1964 (Rv. 302981 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI ANTERIORI ALLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO E NON RICHIESTI IN QUELLA SEDE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302981-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI ANTERIORI ALLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO E NON RICHIESTI IN QUELLA SEDE - INAMMISSIBILITA.*

La deroga contenuta nell'art.345 cod.proc.civ. al divieto di proporre domande nuove in appello concerne soltanto gli interessi, gli accessori ed i frutti maturati dopo la sentenza impugnatà pertanto, non possono essere chiesti in appello gli interessi riferentisi ad epoca anteriore all'atto introduttivo del giudizio, per i quali non sia stata avanzata specifica richiesta in prime cure.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)