Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 25/07/1964 (Rv. 302981 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI ANTERIORI ALLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO E NON RICHIESTI IN QUELLA SEDE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI ANTERIORI ALLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO E NON RICHIESTI IN QUELLA SEDE - INAMMISSIBILITA.*
La deroga contenuta nell'art.345 cod.proc.civ. al divieto di proporre domande nuove in appello concerne soltanto gli interessi, gli accessori ed i frutti maturati dopo la sentenza impugnatà pertanto, non possono essere chiesti in appello gli interessi riferentisi ad epoca anteriore all'atto introduttivo del giudizio, per i quali non sia stata avanzata specifica richiesta in prime cure.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)