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Sez. 2, Sentenza n. 3031 del 15/05/1982 (Rv. 420959 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - CONDIZIONI - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ACCOGLIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420959-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - CONDIZIONI - DOMANDA RELATIVA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ACCOGLIBILITÀ - LIMITI.*

Nel caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, la rivalutazione della somma spettantegli può dal creditore essere chiesta, a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., soltanto a titolo di risarcimento del danno eccedente quello coperto dalla corresponsione degli interessi moratori; ne consegue che la domanda suddetta, ove non proposta in primo grado, è nel giudizio d'appello ammissibile, a norma del primo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., solo in ordine alla svalutazione monetaria verificatasi dopo la sentenza impugnata. (Conf 2361/77, mass n 386072; (Conf 1053/71, mass n 351071; (Conf 2051/64, mass n 302981; (contra 1772/81, mass n 412457; (contra 3449/80, mass n 407290; (contra 5070/79, mass n 401724; (contra 2634/78, mass n 399994; (contra 830/76, mass n 379491; (contra 1921/73, mass n 365003; (contra 803/67, mass n 326891; (contra 2666/62, mass n 253974).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)