Sez. 3, Ordinanza n. 268 del 10/01/2003 (Rv. 559618 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Medesima causa pendente dinanzi a giudici diversi - Nozione - Diversità dei soggetti convenuti - Litispendenza fra la causa promossa nei confronti del responsabile del danno e quella proposta, ex art. 18 legge 990/1969 contro l'assicuratore - Configurabilita ' - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Tenuto conto che la litispendenza, prevista dall'art.39 cod. proc. civ. per evitare l'eventuale conflitto di giudicati, presuppone che la medesima causa sia pendente dinanzi a giudici diversi, non sussiste la litispendenza, in considerazione della diversità dei soggetti convenuti, fra la causa promossa dal danneggiato nei confronti del danneggiante e quella proposta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge 990/1969, posto che soltanto in quest'ultima ipotesi è previsto dall'art. 23 legge 990/1969 il litisconsorzio necessario fra l'assicuratore e il responsabile del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 689 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)