Sez. L, Sentenza n. 23901 del 19/09/2008 (Rv. 605707 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Personale scolastico A.T.A. dipendente di enti locali - Passaggio nei ruoli statali ai sensi della legge n. 124 del 1999 - Esercitabilità dell'opzione, da parte di detto personale, per l'ente di appartenenza - Presupposti - Inesistenza di profili professionali omologhi nei ruoli del personale A.T.A. statale - Necessità - Valutazione della corrispondenza - Riferimento al nucleo essenziale delle qualifiche - Conseguenze in relazione alla qualifica di esecutore specializzato, profilo di bidello capo.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Ai fini dell'opzione per l'ente di appartenenza, prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in favore del personale A.T.A. degli enti locali, le cui qualifiche e i cui profili non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, per verificare se vi sia o meno tale corrispondenza, occorre valutare il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche confrontate, senza limitarsi ad una verifica formale. Tale corrispondenza (che preclude l'esercizio dell'opzione suddetta) può conseguentemente ravvisarsi con riferimento ad un dipendente provinciale ATA con qualifica di esecutore specializzato, profilo di bidello capo, in relazione al profilo B2 di assistente tecnico del c.c.n.l. del comparto scuola, essendo comuni ai due profili i contenuti ed i modelli di attività delle mansioni centrali, costituiti dalla conduzione dei veicoli e dal riordino e conservazione di materiali ed attrezzature.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, DM Pubblica Istruzione 05/04/2001, Decr. Minist. Pubblica Istruzione 23/07/1999 num. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)