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Sez. 2, Sentenza n. 473 del 02/03/1967 (Rv. 326420 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE: MURI MAESTRI - APERTURA, TRASFORMAZIONE E SPOSTAMENTO DI VEDUTE - DIRITTO DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326420-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - RIGUARDANTI IN PARTICOLARE: MURI MAESTRI - APERTURA, TRASFORMAZIONE E SPOSTAMENTO DI VEDUTE - DIRITTO DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITI.*

Nel caso di edifici in condominio, i proprietari dei singoli piani possono utilizzare (salvo diverse Disposizioni di convenzioni particolari o regolamenti) i muri comuni, nella parte corrispondente agli appartamenti di proprieta esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute verso aree comuni, ingrandendo o spostando le vedute preesistenti o trasformando finestre in balconi o in pensili l'Esercizio di tale facolta e, peraltro, subordinato non solo alla condizione che il loro Esercizio non pregiudichi la stabilita ed il decoro architettonico dell'intero fabbricato, ma altresi a quella che le trasformazioni non ledano, sotto diverso aspetto, i diritti subiettivi degli altri condomini, come puo verificarsi nell'ipotesi che dalle nuove opere derivino una sensibile diminuzione di aria e di luce per i proprietari dei piani inferiori, od altri gravi inconvenienti che diminuiscano il godimento, da parte di un singolo condomino, dell'appartamento di sua esclusiva proprieta. (Conf. 1800-65, 1678-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)