Sez. 6, Sentenza n. 2021 del 17/10/2017 Ud. (dep. 18/01/2018) Rv. 271958 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Debitore - Indicazione dei beni pignorabili - Obbligo di dichiarare tutti i beni di cui è proprietario - Esclusione - Indicazione di beni di facile vendibilità e valore congruo - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di omessa indicazione all'ufficiale giudiziario dei beni utilmente pignorabili, di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., il debitore non è tenuto a dichiarare tutti i beni che compongono il suo patrimonio, essendo sufficiente l'indicazione di beni di facile vendibilità e di valore non inferiore all'importo del credito precettato, aumentato della metà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello con la quale era stato condannato il debitore che, pur avendo indicato un'autovettura di valore ampiamente superiore alla somma in precetto, non aveva dichiarato tutti i restanti beni, mobiliari ed immobiliari, di cui era proprietario).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)