Sez. 6, Sentenza n. 36760 del 06/07/2017 Ud. (dep. 24/07/2017) Rv. 270548 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Art. 388, comma sesto, cod. pen. - Omessa indicazione della titolarità di quote s.a.s. da parte del debitore esecutato - Sussistenza del reato - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
L'omessa indicazione all'ufficiale giudiziario da parte del debitore esecutato della titolarità delle quote di società in accomadita semplice non integra il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., il quale ha d oggetto l'omessa o falsa dichiarazione in ordine a beni pignorabili e non quelli - come dette quote sociali - impignorabili e, come tali, esclusi dall'obbligo dichiarativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 6, Cod. Civ. art. 2252, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2305, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2322, Cod. Proc. Civ. art. 492 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)