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Sez. 5, Sentenza n. 8077 del 02/04/2010 (Rv. 612559 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - SOGGETTI OBBLIGATI | Prestazioni di servizi artistici effettuate nel territorio dello Stato da soggetto non residente - Annualità 1998 - Obblighi relativi all'imposta - A carico del committente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612559-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - SOGGETTI OBBLIGATI

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, primo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "ratione temporis" applicabile, per le prestazioni di servizi artistici effettuate, nell'anno 1998, nel territorio dello Stato da soggetto non residente, gli obblighi relativi all'imposta devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che utilizzino i servizi stessi nell'esercizio di imprese, arti o professioni, pur essendo l'imposta dovuta dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi imponibili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)