Sez. 5, Sentenza n. 5641 del 20/03/2015 (Rv. 634955 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Prestazione di servizio artistico - Direttore d'orchestra residente in Italia - Luogo di esecuzione della prestazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE
In materia d'IVA, le prestazioni di servizio si considerano effettuate, in via di principio, nello Stato di residenza del prestatore, il quale è ivi tenuto ad adempiere la relativa obbligazione tributaria: da tale criterio prioritario, fondato sul principio di territorialità dell'imposta, consegue l'inapplicabilità al prestatore di servizio artistico, domiciliato o residente in Italia, del criterio residuale del "reverse charge", previsto dal combinato disposto degli artt. 7, quarto comma, lett. b, e 17, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella formulazione vigente nel 1996.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. B, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)