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Sez. 2, Sentenza n. 3470 del 21/10/1975 (Rv. 377641 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - MOLESTIA DI FATTO E MOLESTIA DI DIRITTO - DISTINZIONI.*
Stato
decisa il 1975-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377641-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - MOLESTIA DI FATTO E MOLESTIA DI DIRITTO - DISTINZIONI.*

Ai fini dell'Azione possessoria di manutenzione occorre distinguere tra molestia di fatto, che si concretizza in fatti materiali esteriori, per cui il molestante opera direttamente e fisicamente sulla cosa, oggetto dell'altrui possesso, producendo in genere un mutamento esteriore dello stato di fatto preesistente con opere e fatti nuovi, e molestia di diritto, che consiste in una dichiarazione di volonta contenuta in un atto giudiziale o stragiudiziale rivolto a contestare l'altrui possesso senza incidere materialmente sulla consistenza del potere di fatto e, quindi, senza alcun mutamento obbiettivo e concreto al possesso altrui: in tale seconda ipotesi, il possesso e posto solamente in pericolo e tale pericolo turba il godimento del bene, venendo in tal modo, ad intaccare il possesso. (Conf 3006/68, mass n 335851).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)