diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3006 del 28/09/1968 (Rv. 335851 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA- IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO - NOZIONE - DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE ALL'ESERCIZIO DEL POSSESSO ALTRUI - SUSSISTENZA- CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335851-01

POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA- IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO - NOZIONE - DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE ALL'ESERCIZIO DEL POSSESSO ALTRUI - SUSSISTENZA- CONDIZIONI.*

Nel concetto di molestia possessoria rientra qualsiasi attivita materiale o giuridica che direttamente o indirettamente, comporti una espressione di volonta contraria all'Esercizio del possesso altrui. Non e, pero, necessario che l'attentato a tale possesso si esplichi mediante un'alterazione fisica dello stato di fatto e la produzione di un danno attuale, in quanto l'Azione di manutenzione, che puo avere anche carattere preventivo, e esperibile pure nei casi in cui lo stato di possesso sia posto soltanto in dubbio o in pericolo. Pertanto, se non rientra nella nozione di molestia possessoria una mera manifestazione di iattanza non accompagnata da alcun atto di diffida formale, e, invece, sufficiente ad integrare gli estremi della turbativa una dichiarazione verbale di opposizione all'Esercizio del possesso altrui accompagnata da un comportamento del dichiarante che esprima la ferma volonta di tradurre in atto il suo proposito e cio anche se il dichiarante non ponga attualmente in atto un concreto ostacolo all'Esercizio del possesso. (V. N. 2968-68, 1700-66, 1603-63, 313-62, 419-60, 4221-54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)