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Sez. 5, Ordinanza n. 16015 del 07/06/2024 (Rv. 671290-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Redazione di avviso di accertamento - Indicazione della categoria dell'atto impositivo - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671290-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In sede di redazione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad indicare in quale categoria dogmatica (analitico, analitico induttivo, analitico presuntivo, sintetico, etc.) deve essere iscritto l'atto impositivo notificato al contribuente, poiché rilevano, ai fini della legittimità dell'accertamento tributario e del rispetto del diritto di difesa, la sua fondatezza e la chiara intelligibilità.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)