Sez. 1, Sentenza n. 12516 del 05/12/1995 (Rv. 494946 - 01)
AZIENDA - AFFITTO | Impegno del titolare a trasferire l'azienda all'affittuario al verificarsi di date condizioni - Obbligo dell'affittuario di adempiere le proprie prestazioni fino alla sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Mancato adempimento di tali prestazioni - Conseguenze.
AZIENDA - AFFITTO
In tema di affitto di azienda, il semplice verificarsi delle condizioni alle quali le parti avevano subordinato l'obbligo del locatore di prestare il proprio consenso al trasferimento dell'azienda in favore dell'affittuario, in difetto di tale consenso e fino a quando il previsto effetto traslativo della titolarità dell'azienda non abbia luogo in virtù della pronuncia emessa dal giudice ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non libera l'affittuario dalle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto e non esime, quindi, il giudice dall'esaminare nel merito le domande con cui il locatore ha chiesto di accertare il mancato adempimento di tali obbligazioni, di dichiarare risolto il contratto di affitto e di condannare la controparte al pagamento dei canoni maturati ed all'eventuale risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)