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Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 20/10/1998 (Rv. 520582 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Condizioni - Fattispecie in tema di rapporti fra controversie di sfratto per morosità ed esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita.
Stato
decisa il 1998-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520582-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio di cui all'art. 295 cod. proc. civ., è indispensabile la esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre nel solo caso in cui la definizione di una controversia costituisca, rispetto all'altra, un indispensabile antecedente logico - giuridico, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha escluso ogni rapporto di pregiudizialità necessaria tra la controversia relativa ad uno sfratto per morosità e quella attinente all'esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita stipulato tra l'intimato e l'intimante, del quale l'intimato stesso lamentava l'inadempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)