Sez. L, Sentenza n. 7931 del 27/10/1987 (Rv. 455679 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI - ASSUNZIONE IN PROVA DI AGENTE - SUCCESSIVO ANNULLAMENTO DAL COMPETENTE ORGANO DI CONTROLLO PER VIZI INERENTI ALLA PROCEDURA DI CONCORSO - CONSEGUENTE CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ART. 10 R.D. N. 148 DEL 1931 ALL. A - ART. 26 R.D. CITATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 2121 COD. CIV. - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI - ASSUNZIONE IN PROVA DI AGENTE - SUCCESSIVO ANNULLAMENTO DAL COMPETENTE ORGANO DI CONTROLLO PER VIZI INERENTI ALLA PROCEDURA DI CONCORSO - CONSEGUENTE CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ART. 10 R.D. N. 148 DEL 1931 ALL. A - ART. 26 R.D. CITATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 2121 COD. CIV. - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Con riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, ove l'assunzione in prova di un agente venga successivamente annullata dal competente organo di controllo per vizi inerenti alla procedura di concorso con conseguente cessazione del rapporto di lavoro, trova applicazione - non già l'art. 14 R.d. 1931 n. 148 all. A (che regola il recesso dal rapporto in prova in casi diversi, tassativamente determinati), né l'art. 26 R.d. cit. (che riguarda gli effetti sul rapporto di lavoro di mutamenti della struttura aziendale) - ma il generale disposto dell'art. 2126 cod. civ. sulla prestazione lavorativa di fatto in ipotesi di nullità del contratto di lavoro. Consegue quindi che - non producendo la nullità alcun effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione - l'agente ha diritto all'indennità di anzianità secondo i criteri previsti dall'art. 2121 cod. civ.. (nella specie la S.C. - pur confermando la pronuncia del giudice del merito che aveva fatto applicazione dei criteri di cui all'art. 14 cit. - ne ha corretto la motivazione). (V 4139/87, mass n 452911).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)