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Sez. L, Sentenza n. 4139 del 04/05/1987 (Rv. 452911 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452911-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SUSSISTENZA.*

Nel caso d'Invalidità del contratto di lavoro, l'art. 2126, primo comma, cod. civ. garantisce al lavoratore, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il diritto allo stesso trattamento, compreso quello di fine rapporto, che, secondo la disciplina (ancorché speciale) applicabile al rapporto stesso, gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Pertanto, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la disciplina dell'art. 14 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 - che prevede il trattamento di fine rapporto per l'agente in prova esonerato dal servizio - quella del successivo art. 26, concernente il trattamento di fine rapporto per l'agente di ruolo in pianta stabile cessato dal servizio trova applicazione, ai sensi della detta norma del codice civile, quando la causa dell'esonero dell'agente in prova sia costituita dalla illegittimità del concorso e quindi dall'annullamento della assunzione, benché non espressamente prevista dal citato art. 14. (Conf 5799/85, mass n 442981; (Conf 5799/85, mass n 442982).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)