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Sez. 3, Sentenza n. 1940 del 15/06/1968 (Rv. 333955 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO- LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLI DI CREDITO - TRATTA - SPOSTAMENTO DAL LUOGO DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE- CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333955-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO- LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLI DI CREDITO - TRATTA - SPOSTAMENTO DAL LUOGO DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE- CONDIZIONI.*

La clausola di pagamento del prezzo a mezzo tratta vale ad indicare come luogo del pagamento il domicilio del compratore soltanto nel caso che dal contratto non risulti diversamente. Deve poi escludersi che la detta clausola operi uno spostamento del forum solutionis quando la emissione delle tratte costituisca una facolta che il venditore si e riservato per conseguire piu agevolmente pagamento del prezzo. (Cfr. 433-64). Conf. Alle sentenze n. 607-68, massima n. 331747 n. 1024-66, massima n. 322047.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)