diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1024 del 21/04/1966 (Rv. 322047 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLI DI CREDITO - TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322047-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO MEDIANTE TITOLI DI CREDITO - TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONE.*

La clausola contrattuale che, in relazione all'art. 20 cod. proc. civ. conferma quale forum destinatae solutionis quello del domicilio del creditore non deve essere specificamente approvato per iscritto a norma dell'art.1341 secondo comma, cod. civ. perche non deroga alla regola generale sulla Competenza per territorio, ma conferma la regola contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1498 cod. civ. codesta clausola e valida anche se non coeva alle originarie pattuizioni e sebbene non sottoscritta dal compratore puo essere efficacemente inserita nella fattura, ove questa risulti anche implicitamente approvata dal debitore. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)