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Sez. 1, Sentenza n. 582 del 28/02/1972 (Rv. 356617 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA.*
Stato
decisa il 1972-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356617-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA.*

L'opposizione del debitore all'ingiunzione fiscale va considerata atto introduttivo di un vero e proprio giudizio di cognizione avente per oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria. (Conf 1573'70, mass n 347463).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)