Sez. U, Sentenza n. 1573 del 18/09/1970 (Rv. 347463 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - NATURA - OPPOSIZIONE - EFFETTI - POSIZIONE DEL DEBITORE OPPONENTE - CONTENUTO.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - NATURA - OPPOSIZIONE - EFFETTI - POSIZIONE DEL DEBITORE OPPONENTE - CONTENUTO.*
La ingiunzione fiscale e un atto amministrativo complesso, proveniente dalla stessa amministrazione creditrice che impone il tributo, che cumula in se sia le caratteristiche di un titolo esecutivo, sia quelle di una intimazione di pagamento. L'opposizione del debitore alla ingiunzione fiscale instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il debitore assume la veste di attore e l'amministrazione quella di convenuta, ed esso ha per oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria con sentenza, senza che possa pronunciarsi la revoca o l'annullamento dell'atto, che puo essere solo disapplicato.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 31 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)