Sez. 3, Sentenza n. 2864 del 01/07/1996 Cc. (dep. 09/09/1996) Rv. 206288 - 01
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE | Apertura e coltivazione di cava - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione - Reinterro di cava dismessa - Nemmeno è soggetto ad assenso del sindaco - Ragione.
SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE
Per l'apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia del sindaco sicché non è configurabile il reato di cui all'art. 20, comma primo lett. b) legge 28 febbraio 1985, n. 47; ciò in considerazione del fatto che in materia di cave e torbiere l'autorità comunale non ha potere di controllo, né sotto forma di autorizzazione, né di concessione, perché l'attività urbanistica è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio e, per quanto questi possano diversificarsi, è certo che non è tale una attività estrattiva. Pertanto, il reinterro di una cava di pozzolana dismessa nemmeno è soggetto ad assenso del sindaco; ciò del resto risulta dal D.L. 25 maggio 1996, n. 285, che all'art. 9 comma settimo, tra gli interventi subordinati alla sola denuncia di inizio dell'attività prevede, alla lettera b), le "opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere", perché quando reinterri e scavi concernono tale materia sono regolati dal d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, dettante norme di polizia delle miniere e delle cave.
Riferimenti normativi: DPR 09/04/1959 num. 128 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 25/05/1996 num. 285 art. 9 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)