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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24433 del 05/10/2018 (Rv. 650397 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE | Notifica nei confronti di soggetto non legittimato - Nullità - Sussistenza - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650397-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE

La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio sia costituito dall'effettuazione della stessa nei confronti di un soggetto non legittimato a ricevere l'atto.(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento al legale rappresentante delle società incorporate non poteva ritenersi sanata in ragione dell'avvenuta impugnazione, da parte del legale rappresentante della società incorporante, destinataria rituale della notifica, del successivo atto di intimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)