Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017 (Rv. 645697 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Notificazione - Interruzione del processo a seguito di fusione per incorporazione - Appello in riassunzione notificato al procuratore costituito dell'incorporata- Costituzione in appello dell'incorporante - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazione dell'impugnazione, non è inesistente ma nulla la notifica dell'atto di appello nella specie effettuata, a seguito di intervenuta fusione tra due istituti bancari durante il giudizio di primo grado, presso il procuratore domiciliatario della incorporata, poiché con la costituzione in appello del procuratore dell'incorporante, anche se solo per eccepire l'inammissibilità dell'appello, si deve considerare raggiunto lo scopo al quale l'atto era destinato con sanatoria della nullità della notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)