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Sez. L, Sentenza n. 2937 del 26/03/1987 (Rv. 452048 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITÀ - RICONOSCIMENTO - REQUISITO FISCALE EX ART. EX LEGGE 22 LUGLIO 1975 N. 319 - SUSSISTENZA - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1987-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452048-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITÀ - RICONOSCIMENTO - REQUISITO FISCALE EX ART. EX LEGGE 22 LUGLIO 1975 N. 319 - SUSSISTENZA - MOMENTO RILEVANTE.*

In tema di assistenza e previdenza forense, ai fini della concessione della pensione di Invalidità, il requisito fiscale (iscrizione nel ruolo delle imposte per un reddito complessivo extra professionale non superiore a quattromilioni) - richiesto (unitamente alla condizione invalidante ed al requisito contributivo) dall'art. 4 della legge 22 luglio 1975 n. 319 - deve sussistere al momento della maturazione del relativo diritto, con la conseguenza che, se al successivo momento dell'esame della domanda dell'assicurato, lo stesso requisito sia venuto meno, la pensione non può essere negata ma va concessa, con decorrenza dal momento della sua maturazione, salvo ad essere successivamente revocata.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)